Guida pratica 2026
Scadenze rimborso accise gasolio 2026
Calendario completo delle scadenze trimestrali, aliquote ADM, codice tributo F24 e guida passo-passo per presentare l'istanza di rimborso senza rischiare di perdere il beneficio. È l'adempimento noto anche come carbon tax o benefici gasolio autotrazione.
Prossima scadenza: 30 aprile 2026
Istanza di rimborso per i consumi del 1° trimestre 2026 (1 gennaio – 31 marzo). Il software ufficiale ADM è già disponibile: inizia a preparare la documentazione.
Rimborso accise gasolio in 60 secondi
Il rimborso accise sul gasolio per autotrazione è un beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del TUA (Testo Unico delle Accise) per le imprese di trasporto merci e persone. Consente di recuperare una parte dell'accisa versata sull'acquisto del gasolio, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione F24.
Requisiti mezzi
Massa ≥ 7,5 t e classe Euro 5 o superiore
Cadenza
Trimestrale — entro il mese successivo
Codice F24
6740 (compensazione credito)
Le quattro scadenze del 2026
Ogni trimestre genera un'istanza separata, da presentare entro il mese successivo alla chiusura del periodo di consumo.
1° trimestre 2026
Gennaio – Marzo 2026
chiusaPeriodo consumi
1 gennaio – 31 marzo 2026
Finestra istanza
1 aprile 2026 → 30 aprile 2026
Scadenza finale
30 aprile 2026
Aliquote differenziate: 1 gen – 18 mar vs 19 mar – 31 mar (riduzione accisa normale da 672,90 a 472,90 €/1.000L).
2° trimestre 2026
Aprile – Giugno 2026
apertaPeriodo consumi
1 aprile – 30 giugno 2026
Finestra istanza
1 luglio 2026 → 31 luglio 2026
Scadenza finale
31 luglio 2026
3° trimestre 2026
Luglio – Settembre 2026
prossimaPeriodo consumi
1 luglio – 30 settembre 2026
Finestra istanza
1 ottobre 2026 → 31 ottobre 2026
Scadenza finale
31 ottobre 2026
4° trimestre 2026
Ottobre – Dicembre 2026
prossimaPeriodo consumi
1 ottobre – 31 dicembre 2026
Finestra istanza
1 gennaio 2027 → 31 gennaio 2027
Scadenza finale
31 gennaio 2027
Arretrati fino a 24 mesi
Hai saltato un trimestre? Puoi ancora recuperarlo.
Superare la scadenza trimestrale non ti fa perdere il diritto al rimborso. La normativa consente istanze suppletive per i consumi degli ultimi 24 mesi: se in uno o più trimestri passati non hai presentato domanda, o l'hai presentata in modo incompleto, quei crediti sono ancora recuperabili.
È il caso più frequente tra le aziende che si avvicinano al recupero accise per la prima volta: si parte recuperando in un colpo solo tutti i trimestri ancora nei termini, non soltanto quello in corso.
Aliquote 1° trimestre 2026
Il 1° trimestre 2026 è particolare: a causa della riduzione dell'accisa normale scattata il 19 marzo 2026, ADM ha pubblicato due aliquote di rimborso differenti per il gasolio commerciale. Per l'HVO si applica invece un'aliquota unica.
Gasolio commerciale
Aliquota differenziata per periodo
1 gen – 18 mar 2026
accisa normale 672,90 €/1.000L
269,68 €
19 mar – 31 mar 2026
accisa ridotta 472,90 €/1.000L
69,68 €
Importi per 1.000 litri di gasolio. Fonte: nota ADM prot. 196676 del 27 marzo 2026.
HVO (biocarburante paraffinico)
Aliquota unica sul trimestre
1 gen – 31 mar 2026
intero 1° trimestre
214,18 €
Importo per 1.000 litri di HVO. L'HVO è un biocarburante paraffinico sintetico da idrotrattamento, ammesso al rimborso se utilizzato per autotrazione.
Aliquote 2° trimestre 2026
Nel 2° trimestre 2026 l'accisa normale sul gasolio è cambiata più volte (23 maggio e 7 giugno), quindi ADM ha pubblicato aliquote di rimborso diverse a seconda del periodo di consumo. L'HVO conforme ai criteri di sostenibilità segue una scansione ancora più frammentata, con un quadro dedicato per ciascun periodo.
Gasolio commerciale
e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità
1 apr – 22 mag 2026
69,68 €
23 mag – 6 giu 2026
169,68 €
7 giu – 30 giu 2026
219,68 €
Importi per 1.000 litri. L'HVO privo di certificazione di sostenibilità, o per il quale il beneficiario non dispone dei dati del fornitore, segue i criteri di tassazione ordinari del gasolio.
HVO certificato sostenibile
Aliquota per periodo, con quadro dedicato
1 – 7 apr 2026
quadro A-4
214,18 €
8 apr – 10 mag 2026
quadro A-5
69,68 €
11 – 22 mag 2026
quadro A-6
214,18 €
23 mag – 6 giu 2026
quadro A-7
169,68 €
7 – 30 giu 2026
quadro A-8
214,18 €
Importi per 1.000 litri di HVO conforme ai criteri di sostenibilità. Ogni periodo va esposto nel quadro corrispondente della dichiarazione.
Come presentare l'istanza in 6 step
Dalla verifica dei requisiti all'utilizzo del credito in F24. Tutti i passaggi previsti dalla normativa ADM. La procedura vale per il rimborso accise autotrasportatori; regole analoghe si applicano a macchine operatrici e gruppi elettrogeni.
Verifica dei requisiti
Controlla che i mezzi della tua flotta abbiano massa complessiva pari o superiore a 7,5 t e classe ecologica Euro 5 o superiore. Solo i consumi di questi veicoli sono ammessi al rimborso.
Raccolta documentazione
Servono: fatture di acquisto del gasolio, libretti di circolazione dei mezzi (con classe Euro), estrazioni tachigrafiche, eventuali contratti di noleggio o leasing. La documentazione va conservata per 10 anni.
Compilazione dichiarazione con software ADM
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione un software gratuito per compilare la dichiarazione trimestrale, disponibile sul sito adm.gov.it. Il software produce un file XML o su supporto cartaceo.
Presentazione istanza
La dichiarazione si invia tramite il Servizio Telematico Doganale (canale EDI) a cura di un soggetto autorizzato, oppure in forma cartacea con supporto informatico (CD-ROM, DVD, USB) all'ufficio doganale territorialmente competente.
Silenzio-assenso (60 giorni)
Trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza contestazioni da parte dell'ufficio doganale, il credito si considera spettante e può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6740.
Utilizzo del credito
Puoi scegliere tra due modalità: (1) compensazione in F24 (più veloce, si usa il credito per pagare altre imposte) oppure (2) rimborso in denaro sul conto corrente (tempi più lunghi, passa per le procedure ADM di liquidazione).
Silenzio-assenso: 60 giorni
Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza contestazioni dell'ufficio doganale, il credito si considera riconosciuto. Da quel momento è compensabile in F24 con codice tributo 6740.