Guida pratica 2026

    Scadenze rimborso accise gasolio 2026

    Calendario completo delle scadenze trimestrali, aliquote ADM, codice tributo F24 e guida passo-passo per presentare l'istanza di rimborso senza rischiare di perdere il beneficio.

    Prossima scadenza: 30 aprile 2026

    Istanza di rimborso per i consumi del 1° trimestre 2026 (1 gennaio – 31 marzo). Il software ufficiale ADM è già disponibile: inizia a preparare la documentazione.

    Rimborso accise gasolio in 60 secondi

    Il rimborso accise sul gasolio per autotrazione è un beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del TUA (Testo Unico delle Accise) per le imprese di trasporto merci e persone. Consente di recuperare una parte dell'accisa versata sull'acquisto del gasolio, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione F24.

    Requisiti mezzi

    Massa ≥ 7,5 t e classe Euro 5 o superiore

    Cadenza

    Trimestrale — entro il mese successivo

    Codice F24

    6740 (compensazione credito)

    Calendario trimestrale

    Le quattro scadenze del 2026

    Ogni trimestre genera un'istanza separata, da presentare entro il mese successivo alla chiusura del periodo di consumo.

    1° trimestre 2026

    Gennaio – Marzo 2026

    aperta

    Periodo consumi

    1 gennaio – 31 marzo 2026

    Finestra istanza

    1 aprile 202630 aprile 2026

    Scadenza finale

    30 aprile 2026

    Aliquote differenziate: 1 gen – 18 mar vs 19 mar – 31 mar (riduzione accisa normale da 672,90 a 472,90 €/1.000L).

    2° trimestre 2026

    Aprile – Giugno 2026

    prossima

    Periodo consumi

    1 aprile – 30 giugno 2026

    Finestra istanza

    1 luglio 202631 luglio 2026

    Scadenza finale

    31 luglio 2026

    3° trimestre 2026

    Luglio – Settembre 2026

    prossima

    Periodo consumi

    1 luglio – 30 settembre 2026

    Finestra istanza

    1 ottobre 202631 ottobre 2026

    Scadenza finale

    31 ottobre 2026

    4° trimestre 2026

    Ottobre – Dicembre 2026

    prossima

    Periodo consumi

    1 ottobre – 31 dicembre 2026

    Finestra istanza

    1 gennaio 202731 gennaio 2027

    Scadenza finale

    31 gennaio 2027

    Aliquote 1° trimestre 2026

    Il 1° trimestre 2026 è particolare: a causa della riduzione dell'accisa normale scattata il 19 marzo 2026, ADM ha pubblicato due aliquote di rimborso differenti per il gasolio commerciale. Per l'HVO si applica invece un'aliquota unica.

    A

    Gasolio commerciale

    Aliquota differenziata per periodo

    1 gen – 18 mar 2026

    accisa normale 672,90 €/1.000L

    269,68 €

    19 mar – 31 mar 2026

    accisa ridotta 472,90 €/1.000L

    69,68 €

    Importi per 1.000 litri di gasolio. Fonte: nota ADM prot. 196676 del 27 marzo 2026.

    B

    HVO (biocarburante paraffinico)

    Aliquota unica sul trimestre

    1 gen – 31 mar 2026

    intero 1° trimestre

    214,18 €

    Importo per 1.000 litri di HVO. L'HVO è un biocarburante paraffinico sintetico da idrotrattamento, ammesso al rimborso se utilizzato per autotrazione.

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    Come presentare l'istanza in 6 step

    Dalla verifica dei requisiti all'utilizzo del credito in F24. Tutti i passaggi previsti dalla normativa ADM.

    1

    Verifica dei requisiti

    Controlla che i mezzi della tua flotta abbiano massa complessiva pari o superiore a 7,5 t e classe ecologica Euro 5 o superiore. Solo i consumi di questi veicoli sono ammessi al rimborso.

    2

    Raccolta documentazione

    Servono: fatture di acquisto del gasolio, libretti di circolazione dei mezzi (con classe Euro), estrazioni tachigrafiche, eventuali contratti di noleggio o leasing. La documentazione va conservata per 10 anni.

    3

    Compilazione dichiarazione con software ADM

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione un software gratuito per compilare la dichiarazione trimestrale, disponibile sul sito adm.gov.it. Il software produce un file XML o su supporto cartaceo.

    4

    Presentazione istanza

    La dichiarazione si invia tramite il Servizio Telematico Doganale (canale EDI) a cura di un soggetto autorizzato, oppure in forma cartacea con supporto informatico (CD-ROM, DVD, USB) all'ufficio doganale territorialmente competente.

    5

    Silenzio-assenso (60 giorni)

    Trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza contestazioni da parte dell'ufficio doganale, il credito si considera spettante e può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6740.

    6

    Utilizzo del credito

    Puoi scegliere tra due modalità: (1) compensazione in F24 (più veloce, si usa il credito per pagare altre imposte) oppure (2) rimborso in denaro sul conto corrente (tempi più lunghi, passa per le procedure ADM di liquidazione).

    Silenzio-assenso: 60 giorni

    Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza contestazioni dell'ufficio doganale, il credito si considera riconosciuto. Da quel momento è compensabile in F24 con codice tributo 6740.

    Domande frequenti sulle scadenze

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