Industria, cogenerazione e autoproduzione

    Esenzione accise energia elettrica

    Officina elettrica, cogenerazione, autoproduzione e dichiarazione di consumo: come inquadrare correttamente la posizione fiscale e recuperare l'accisa versata su consumi che non la dovevano scontare.

    Chi può ottenere l'esenzione dalle accise sull'energia elettrica?

    L'art. 52 del TUA prevede esenzioni ed esclusioni per l'energia impiegata per produrre altra energia elettrica, per le officine costituite prevalentemente da impianti di accumulo e per i processi mineralogici, metallurgici, di elettrolisi e di riduzione chimica, che sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta.

    Il beneficio però va dimostrato, non dichiarato: serve la corretta configurazione dell'officina elettrica e la misurazione separata dei consumi esenti.

    Le esenzioni

    Cosa prevede l'art. 52 del TUA

    Energia impiegata per produrre altra energia elettrica

    Art. 52, comma 3, lett. d) TUA

    È l'esenzione più rilevante per chi produce energia in proprio: copre i servizi ausiliari strettamente connessi alla generazione, come inverter, sistemi di controllo di impianto, pompaggio del combustibile e dispositivi di sicurezza.

    Energia in officine con impianti di accumulo

    Art. 52, comma 3, lett. a) TUA

    Riguarda l'energia consumata nelle officine stabilmente collegate alla rete di distribuzione e costituite prevalentemente da impianti di accumulo destinati a garantire capacità di produzione.

    Impieghi in processi industriali specifici

    Art. 52, comma 2 TUA

    Processi mineralogici, metallurgici, di elettrolisi e di riduzione chimica sono esclusi dal campo di applicazione dell'accisa: non è un'aliquota ridotta, è proprio l'imposta a non applicarsi.

    Autoconsumo da fonti rinnovabili entro soglia

    Art. 52, comma 3 TUA

    L'energia autoprodotta da fonti rinnovabili e consumata in loco gode di un trattamento agevolato entro i limiti di potenza previsti. Va comunque misurata e dichiarata correttamente.

    Il perimetro reale

    Quali consumi sono davvero esenti

    Con ordinanza del 21 febbraio 2025 la Corte di Cassazione ha circoscritto l'esenzione per l'energia impiegata a produrre altra energia. È un perimetro più stretto di quello applicato da molte imprese, ed è il primo punto di contestazione in verifica.

    Inverter e sistemi di controllo della generazione

    Strettamente connessi alla produzione: rientrano nell'esenzione.

    Pompaggio del combustibile e dispositivi di sicurezza

    Ausiliari di impianto direttamente funzionali alla generazione.

    Produzione di calore

    L'esenzione riguarda l'energia impiegata per produrre altra energia elettrica, non il calore, anche in impianti di cogenerazione.

    Illuminazione di uffici e aree comuni

    Servizio generale di stabilimento: fuori dal perimetro dell'esenzione.

    Server e sistemi informatici non di processo

    Ammessi solo se direttamente asserviti al processo di generazione, non per l'IT aziendale.

    Climatizzazione e servizi generali di sito

    Consumi di stabilimento, soggetti ad accisa ordinaria.

    Attenzione: in assenza di misurazione separata tra ausiliari di generazione e servizi generali, l'ufficio doganale può disconoscere l'esenzione integralmente, non solo per la quota contestata.

    Officina elettrica

    Licenza, cauzione e adempimenti

    Le modalità applicative sono state definite dal DM 10 marzo 2026, in attuazione del D.Lgs. 28 marzo 2025 n. 43.

    Denuncia preventiva di attività

    Prima di iniziare l'attività va presentata all'ufficio ADM competente la denuncia con i dati identificativi, l'ubicazione delle sedi e dell'officina, i quantitativi annui stimati di energia consumata o ceduta e la loro suddivisione per trattamento tributario.

    Rilascio della licenza di officina elettrica

    60 giorni

    Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia, salvo sospensioni per richieste di integrazione documentale.

    Prestazione della cauzione

    15% dell'accisa annua

    È richiesta una cauzione pari al 15% dell'accisa annua calcolata sui quantitativi stimati indicati nella denuncia.

    Installazione dei misuratori fiscali

    Servono contatori distinti per separare i consumi soggetti ad accisa da quelli esenti. Senza misurazione separata degli ausiliari l'ufficio può disconoscere integralmente l'esenzione: è l'errore più costoso e il più frequente.

    Comunicazione delle variazioni

    30 giorni

    Ogni variazione dei dati comunicati va segnalata entro 30 giorni dal momento in cui si verifica. Lo stesso termine vale per la cessazione dell'attività.

    Dichiarazione di consumo

    L'officina elettrica presenta la dichiarazione di consumo con il modello AD-1, indicando l'identificativo dell'officina, la potenza nominale elettrica e termica, la tipologia di impianto e i dati di produzione lorda e netta, distinti dal calore.

    Cogenerazione

    La qualifica CAR non esenta automaticamente

    La cogenerazione ad alto rendimento apre l'accesso ai certificati bianchi, alla precedenza nel dispacciamento e alle agevolazioni sul gas. L'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica dipende però dall'impiego effettivo dell'energia, e va documentata a parte.

    Rendimento globale

    η ≥ 0,75

    Rapporto tra energia utile complessiva e energia del combustibile in ingresso.

    Risparmio di energia primaria (PES)

    > 10%

    Requisito richiesto per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW.

    Riconoscimento GSE

    Istanza entro il 31 marzo

    La qualifica CAR va richiesta annualmente al Gestore dei Servizi Energetici.

    Dove si recupera di più

    Situazioni tipiche per settore

    Industria manifatturiera con cogenerazione

    Situazione tipica

    Impianto CAR a gas naturale che alimenta il processo produttivo e recupera calore.

    Opportunità

    Esenzione sugli ausiliari di generazione e corretta separazione dai servizi generali, spesso non misurata.

    Processi mineralogici e metallurgici

    Situazione tipica

    Fonderie, cementifici, vetrerie, ceramiche, trattamenti elettrolitici.

    Opportunità

    Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa ex art. 52 comma 2: verifica del perimetro di processo e recupero del pregresso.

    Impianti fotovoltaici industriali

    Situazione tipica

    Autoproduzione in loco con quota di cessione in rete e quota di autoconsumo.

    Opportunità

    Corretto inquadramento come officina elettrica e trattamento dell'energia autoconsumata nella dichiarazione.

    Impianti di accumulo

    Situazione tipica

    Sistemi di storage stabilmente collegati alla rete di distribuzione.

    Opportunità

    Esenzione specifica prevista dall'art. 52 comma 3 lett. a) per le officine costituite prevalentemente da accumuli.

    Domande frequenti sulle accise dell'energia elettrica