Il 70% del maggior costo del gasolio torna indietro, ma solo a chi presenta domanda nella finestra della Dogana
Vale per il gasolio comprato dal marzo 2026 in poi, per i mezzi pesanti e gli autobus a noleggio Euro V ed Euro VI. Si presenta una volta sola, dalla piattaforma dell'Agenzia delle Dogane, e chi resta fuori dalla finestra non ha un secondo canale.
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Le imprese di autotrasporto merci in conto terzi e quelle di noleggio autobus con conducente hanno diritto a un credito d'imposta sul maggior costo del gasolio sostenuto dal marzo 2026 rispetto ai prezzi di febbraio. Si chiede una volta sola, da una piattaforma dell'Agenzia delle Dogane che si apre per una finestra limitata, e si usa in compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Fuori da quella finestra non esiste un altro canale per presentare la domanda.
Le tre cose da fare adesso, prima che la piattaforma apra
Quando la finestra si apre non c'è il tempo di recuperare dati che non hai già pronti. Questi tre controlli si fanno oggi.
Controllo 1
Verifica di risultare nel REN al 31 luglio 2026
La piattaforma riconosce le imprese ammesse incrociando il codice fiscale con il Registro Elettronico Nazionale alla data del 31 luglio 2026. Chi in quella data non risultava attivo, ma lo è stato tra il 1° marzo e il 31 luglio, deve chiedere l'abilitazione all'assistenza SOGEI prima dell'apertura: è una pratica che non si risolve nel giorno stesso.
Controllo 2
Conta i litri, mese per mese
Servono i litri di gasolio acquistati separatamente per ciascun mese, HVO compreso, riferiti solo ai veicoli ammessi. In piattaforma si inseriscono a mano in caselle distinte: un totale complessivo non basta e non è recuperabile in un secondo momento.
Controllo 3
Separa la quota gasolio di ogni fattura
Il file delle fatture chiede due importi diversi per ogni documento: il totale netto e la sola quota di gasolio dei veicoli ammessi. Sulle fatture di un fornitore che vende anche pedaggi, lavaggi o ricambi quella separazione va fatta riga per riga, ed è il punto in cui si perdono più soldi.
Assistenza della piattaforma
Le richieste di abilitazione fuori dai casi automatici — impresa non attiva nel REN al 31 luglio, stabile organizzazione estera, legale rappresentante senza SPID né CIE — passano dall'help desk della piattaforma: assistenza-creditogasolio@sogei.it. Vanno inviate prima dell'apertura: a finestra aperta i tempi di risposta non sono garantiti.
Due platee, due liste di requisiti
L'art. 3 individua i beneficiari per attività esercitata. Le soglie di massa e le categorie omologative dei veicoli, invece, arrivano dal comunicato operativo: sono più strette di quanto il testo di legge lasci intendere ed è lì che si decide chi resta fuori.
Trasporto merci in conto terzi
Art. 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995)
- Sede legale o stabile organizzazione in Italia
- Veicoli di categoria N adibiti a uso di terzi
- Massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate
- Classe ambientale Euro V oppure Euro VI
- Impresa iscritta al Registro Elettronico Nazionale al 31 luglio 2026
Noleggio autobus con conducente
Legge 11 agosto 2003, n. 218
- Sede legale o stabile organizzazione in Italia
- Autobus di categoria M2 ed M3 adibiti a uso di terzi
- Classe ambientale Euro V oppure Euro VI
- Nessuna soglia di massa: conta la categoria omologativa
- Impresa iscritta al Registro Elettronico Nazionale al 31 luglio 2026
Fonte: comunicato MIT/ADM — da confermare col decreto attuativo
Il 70% di quanto hai speso in più rispetto a febbraio
Il credito non si calcola sui litri, ma sulla differenza di prezzo. Il riferimento è quanto avresti speso comprando lo stesso gasolio al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell'Ambiente: tutto ciò che hai pagato oltre quella soglia rientra, per il 70%.
La formula della piattaforma
0,70 × [ (totale colonna D del file fatture) − (litri acquistati nei cinque mesi × 1,70087 / 1,22) ]
Colonna D
La somma di quanto hai speso davvero in gasolio, al netto dell'IVA, per i soli veicoli ammessi.
1,70087 / 1,22
Il prezzo medio di febbraio 2026, riportato al netto dell'IVA: 1,3942 € al litro.
0,70
La quota della maggiore spesa che viene riconosciuta a credito.
| Flotta | Litri nel periodo | Spesa gasolio netta | Credito stimato |
|---|---|---|---|
| 3 trattori stradali | 60.000 | 93.000 € | 6.545 € |
| 10 trattori stradali | 200.000 | 310.000 € | 21.818 € |
| 30 trattori stradali | 600.000 | 930.000 € | 65.455 € |
Stime ottenute applicando la formula del comunicato a un prezzo medio d'acquisto ipotizzato di 1,55 € al litro al netto dell'IVA. I valori reali dipendono da quanto hai pagato davvero il gasolio, mese per mese.
La soglia sotto cui il credito è zero
Se il prezzo medio a cui hai comprato il gasolio nel periodo resta sotto 1,3942 € al litro al netto dell'IVA, la formula dà un risultato negativo e non spetta nulla. Chi rifornisce a contratto con sconti importanti, o acquista molto all'estero, può trovarsi in questa condizione pur avendo tutti i requisiti: vale la pena verificarlo prima di preparare il file, non dopo.
Fonte: comunicato MIT/ADM — da confermare col decreto attuativo
Come si presenta la domanda, passo per passo
La procedura descritta dal comunicato MIT/ADM, dall'accesso al calcolo finale.
- 1
Il primo accesso lo fa il legale rappresentante, di persona
Si entra con SPID o CIE. Il primo accesso non è delegabile: lo deve fare il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Solo dopo si possono incaricare uno o più soggetti terzi per gli accessi successivi. Se il legale rappresentante non è cittadino italiano e non ha SPID né CIE, l'autorizzazione va chiesta in anticipo all'assistenza SOGEI.
- 2
Si inseriscono i litri, un mese alla volta
La piattaforma mostra una casella per ciascun mese del periodo. Vanno indicati i litri complessivi di gasolio acquistato, HVO incluso, riferiti esclusivamente ai veicoli ammessi al ristoro.
- 3
Si selezionano le targhe dall'elenco precompilato
La piattaforma propone i veicoli in disponibilità dell'impresa al 31 luglio 2026 che rispettano categoria e classe ambientale. Si spuntano quelli per cui è stato acquistato il gasolio da rimborsare. Le targhe ammissibili che non compaiono nell'elenco si aggiungono a mano.
- 4
Si carica il file delle fatture
Un foglio conforme al modello Excel allegato al comunicato, con una riga per ogni fattura di acquisto del gasolio e cinque colonne obbligatorie. È la parte in cui gli errori costano: un importo classificato male non viene contestato, viene semplicemente escluso dal calcolo.
- 5
Il calcolo avviene alla chiusura, non all'invio
La piattaforma determina il rimborso spettante al termine del periodo di apertura, non man mano che le domande arrivano. Presentare il primo giorno o l'ultimo non cambia l'esito: non è un click day. Quello che conta è essere dentro la finestra.
Fonte: comunicato MIT/ADM — da confermare col decreto attuativo
Cinque colonne, e una che vale tutto il credito
Il file va compilato secondo il modello Excel allegato al comunicato, con una riga per ogni fattura di acquisto del gasolio. La piattaforma non contesta le righe sbagliate: le esclude e basta.
Riferimenti fattura
L'identificativo SDI della fattura elettronica.
Con pagamento tramite carte netting si indica invece il numero della fattura preceduto dal suffisso «net-». Per gli acquisti all'estero si indica il numero della fattura, un trattino e la partita IVA del fornitore del gasolio.
Tipo fattura
«CARB» se la fattura riporta al suo interno le targhe dei veicoli riforniti, «NO CARB» se non le riporta.
Non è una classificazione del fornitore né del prodotto: dipende solo da cosa c'è scritto su quel documento. La stessa pompa può emettere fatture degli uni e degli altri tipi.
Importo netto
Il totale della fattura al netto dell'IVA.
Solo il numero, con due decimali separati dalla virgola. Niente simbolo dell'euro e niente separatore delle migliaia: un «1.250,00» al posto di «1250,00» rende la riga illeggibile alla piattaforma.
Importo carburante rimborsabile netto
La sola quota della fattura, al netto dell'IVA, riferita al gasolio usato per i veicoli ammessi e inseriti in piattaforma.
È la colonna su cui si calcola tutto il credito. Pedaggi, lavaggi, ricambi e il gasolio dei mezzi non ammessi vanno tolti qui, riga per riga. Riportare il totale della colonna C è l'errore che espone di più in caso di controllo.
Nazione di emissione
Il codice a due lettere del Paese in cui ha sede chi ha emesso la fattura: IT per l'Italia, AT per l'Austria, DE per la Germania.
L'elenco dei codici ammessi copre l'Unione europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera esclusa. Un rifornimento fatto fuori da quei Paesi non trova un codice in cui rientrare.
La colonna D la prepariamo noi
Separare la quota di gasolio dei soli veicoli ammessi, fattura per fattura, è lo stesso lavoro che facciamo ogni trimestre per il rimborso accise. Con i tuoi dati contabili lo chiudiamo prima che la piattaforma apra.
Fonte: comunicato MIT/ADM — da confermare col decreto attuativo
Non è il rimborso accise trimestrale
Si chiamano entrambi credito d'imposta e riguardano entrambi il gasolio, ma sono due misure diverse con due procedure diverse. Aver presentato l'istanza trimestrale non sostituisce questa domanda, e viceversa.
| Credito d'imposta DL 33/2026 | Rimborso accise trimestrale | |
|---|---|---|
| Che cosa restituisce | Il maggior costo del gasolio rispetto ai prezzi di febbraio 2026 | Una quota dell'accisa pagata sul gasolio commerciale |
| Ogni quanto | Una volta sola, in una finestra di circa quindici giorni | Ogni trimestre, per tutta la vita dell'impresa |
| Dove si presenta | Piattaforma ADM/Sogei dedicata, accesso con SPID o CIE | Dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, dal 1° ottobre 2026 solo via Servizio Telematico Doganale E.D.I. |
| Veicoli ammessi | Categoria N ≥ 7,5 t e autobus M2/M3, solo Euro V ed Euro VI | Veicoli di massa ≥ 7,5 t di classe Euro 5 e successive |
| Come si incassa | Solo compensazione in F24, entro il 31 dicembre 2026 | Compensazione in F24 con codice tributo 6740 oppure denaro sul conto |
| Si possono avere entrambi? | Sì: il credito è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il totale non superi il costo effettivamente sostenuto | Sì, resta dovuto alle condizioni ordinarie |
Cinque cose che il decreto attuativo deve ancora dire
Preferiamo scriverle qui piuttosto che lasciartele scoprire dopo. Aggiorniamo la pagina appena il decreto viene pubblicato.
Agosto rientra nel calcolo?
Il testo di legge in vigore dal 6 agosto 2026 parla dei mesi «da marzo ad agosto». Il comunicato operativo è però anteriore a quella modifica: è intitolato ai mesi marzo-luglio e la formula che pubblica lavora su cinque mesi. Se agosto entra, cambiano sia le caselle dei litri sia il calcolo.
Il 70% è definitivo?
La percentuale e la formula compaiono nel comunicato, non nell'art. 3: la legge fissa solo il limite complessivo di 364,1 milioni di euro e rimanda al decreto attuativo per i criteri. Finché quel decreto non è pubblicato, il 70% resta l'indicazione operativa più attendibile ma non è un dato di legge.
Cosa succede se le domande superano il plafond?
La legge impone il rispetto del limite di spesa e affida al decreto attuativo le modalità per garantirlo, anche in fase di concessione. Un eventuale coefficiente di riparto non è ancora stato pubblicato.
Quando apre esattamente la piattaforma?
Il comunicato indica come periodo probabile i primi quindici giorni di settembre 2026, ma la data effettiva è stabilita con un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il decreto attuativo è in ritardo?
L'art. 3, comma 3, ne prevedeva l'adozione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del DL 33/2026, quindi entro la seconda metà di aprile 2026. Alla data di aggiornamento di questa pagina non risulta pubblicato: le regole operative definitive arriveranno con quel provvedimento.
Verifichiamo se rientri, prima che apra la piattaforma
Ci dici quanti mezzi hai, di che classe ambientale e quanto gasolio hai comprato da marzo: ti diciamo se rientri nei requisiti, quanto puoi aspettarti e cosa serve preparare. Entro 24 ore lavorative, senza impegno.
Domande frequenti
Fonti
- Art. 3 del DL 18 marzo 2026 n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2026), nel testo consolidato in vigore dal 6 agosto 2026 dopo la modifica dell'art. 1 del DL 5 agosto 2026 n. 139.
- Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, «Informazioni utili per l'accesso alla piattaforma e presentazione della domanda per il ristoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 33/2026», riferito ai mesi marzo-luglio 2026.
Questa pagina si basa sul testo dell'art. 3 del DL 18 marzo 2026 n. 33 nella versione consolidata in vigore dal 6 agosto 2026, come modificato dal DL 5 agosto 2026 n. 139, e sul comunicato operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le modalità attuative definitive saranno stabilite dal decreto previsto dall'art. 3, comma 3, non ancora pubblicato alla data di aggiornamento indicata. I dati contrassegnati come provenienti dal comunicato MIT/ADM riguardano il perimetro marzo-luglio 2026 e potrebbero essere rivisti.