Torna al blog
    Normativa

    Modifica accise produzione energia elettrica

    Scopri le novità del D.Lgs. 43/2025 sulle accise per la produzione di energia elettrica. Ottimizza il recupero per i tuoi gruppi elettrogeni con ProntoAccise.

    3 giugno 202614 min
    Modifica accise produzione energia elettrica

    Modifica accise produzione energia elettrica

    Con il Decreto Legislativo 43/2025 e la Circolare ADM 13/2026, il trattamento fiscale dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica subisce una trasformazione radicale. Le accise sulla produzione di energia elettrica, finora regolate principalmente attraverso circolari e prassi amministrative, trovano ora una disciplina organica e definitiva all'interno del Testo Unico delle Accise (TUA). Questa evoluzione normativa rappresenta un passaggio fondamentale: ciò che era prassi interpretativa diventa norma legislativa vincolante, con conseguenze significative per le aziende che operano nel settore della produzione energetica, dai gestori di gruppi elettrogeni alle imprese di cogenerazione.

    Il Decreto ha introdotto modifiche strutturali all'articolo 21 del TUA, stabilendo nuovi consumi specifici convenzionali validi dal 1° gennaio 2026, ridefinendo le regole per la cogenerazione, e introducendo il principio di tassazione per equivalenza per combustibili alternativi come l'HVO. Per le aziende interessate, comprendere queste modifiche non è solo una questione di compliance normativa, ma diventa essenziale per ottimizzare la gestione fiscale e garantire il massimo recupero delle accise dovute.

    Modifiche D.Lgs. 43/2025: cosa cambia per le accise sulla produzione di energia elettrica

    Il Decreto Legislativo 43/2025 ha operato una revisione complessiva delle disposizioni in materia di accise, inserendo nel corpo del Testo Unico delle Accise specifiche disposizioni concernenti la produzione di energia elettrica. Fino ad oggi, il trattamento fiscale di questo settore era disciplinato da una base legislativa minima, con la maggior parte della regolamentazione affidata a circolari e note interpretative dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

    Con la Circolare ADM 13/2026, il quadro normativo si consolida e diventa definitivo. L'articolo 21 del TUA viene arricchito di nuovi commi dedicati esclusivamente alla tassazione dei prodotti energetici per la generazione elettrica. Questo passaggio da prassi a norma legislativa integrale ha un'importante implicazione pratica: le aziende devono adeguare immediatamente i loro sistemi di tracciamento, contabilità e rimborso delle accise ai nuovi standard.

    Le modifiche riguardano molteplici aspetti: la definizione dei consumi specifici convenzionali (comma 9-bis.1), le regole per la cogenerazione (comma 9-ter), il principio di tassazione per equivalenza (comma 9-quater), e la possibilità di richiedere consumi specifici personalizzati attraverso sperimentazione in sito (comma 9-quinquies). Ogni aspetto incide direttamente sulla quantificazione delle accise dovute e sul calcolo dei rimborsi.

    Per le aziende che utilizzano gruppi elettrogeni o impianti di autoproduzione, le ricadute sono concrete: cambiano i coefficienti di consumo, si introduce maggiore rigidità procedurale negli adempimenti doganali, e aumenta la complessità della documentazione richiesta. Le imprese devono dunque aggiornare i propri processi amministrativi e contabili per allinearsi a questa nuova disciplina, con particolare attenzione alla registrazione dei dati, al calcolo dei consumi e alla presentazione delle istanze di rimborso.

    Schema normativo Decreto Legislativo 43/2025 accise produzione energia elettrica
    Schema normativo Decreto Legislativo 43/2025 accise produzione energia elettrica

    I nuovi consumi specifici convenzionali dal 2026

    A partire dal 1° gennaio 2026, la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alle specifiche aliquote di accisa per la produzione di energia elettrica deve avvenire sulla base di nuovi consumi specifici convenzionali, stabiliti nel comma 9-bis.1 dell'articolo 21 del TUA.

    Questi coefficienti rappresentano il consumo medio normalizzato di combustibile per ogni kilowatt-ora prodotto, e sono stati elaborati sulla base di studi tecnici per riflettere l'efficienza media degli impianti. La tabella che segue sintetizza i nuovi consumi specifici convenzionali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore:

    • Gasolio: 0,212 kg/kWh
    • Oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh
    • Gas naturale: 0,250 mc/kWh
    • Gas di petrolio liquefatti (GPL): 0,197 kg/kWh
    • Olio combustibile e oli minerali greggi naturali: 0,221 kg/kWh
    • Carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh

    Il procedimento di calcolo è immediato: moltiplica il consumo specifico convenzionale (ad esempio, 0,212 per il gasolio) per i kilowatt-ora prodotti, e otterrai il quantitativo di prodotto da assoggettare all'aliquota di accisa specifica prevista dall'Allegato I del TUA.

    Per il gasolio, l'aliquota di accisa per la produzione di energia elettrica è di 12,8 euro ogni 1.000 litri. Per il gas naturale, l'aliquota è di 0,45 euro ogni 1.000 metri cubi. Per gli oli vegetali non modificati chimicamente, è prevista l'esenzione totale dall'accisa.

    Nel caso di autoproduzione, ovvero quando l'energia elettrica è consumata integralmente dallo stesso soggetto che la produce, le aliquote sopra indicate sono applicate nella misura del 30 percento. Questo significa che per il gasolio, l'aliquota scenderebbe a 3,84 euro ogni 1.000 litri, con una riduzione significativa della pressione fiscale.

    È importante sottolineare che questi consumi specifici convenzionali rappresentano una media statistica. Le aziende hanno la facoltà di richiedere, in alternativa, consumi specifici medi personalizzati attraverso una sperimentazione in sito, se ritengono che i loro impianti operino con efficienza significativamente diversa dalla media.

    Tabella consumi specifici convenzionali 2026 accise energia elettrica
    Tabella consumi specifici convenzionali 2026 accise energia elettrica

    Cogenerazione: accise per la produzione combinata di energia e calore

    La cogenerazione, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, beneficia di un trattamento fiscale agevolato rispetto alla produzione di sola energia. Il comma 9-ter dell'articolo 21 del TUA contiene i consumi specifici convenzionali dedicati a questa modalità operativa.

    Gli impianti di cogenerazione presentano un'efficienza energetica superiore perché sfruttano il calore altrimenti disperso durante il processo di generazione elettrica. Di conseguenza, i consumi specifici convenzionali per la cogenerazione sono inferiori rispetto a quelli per la produzione di sola energia. Ecco la tabella dei coefficienti per la generazione combinata di energia elettrica e calore:

    • Gasolio: 0,186 kg/kWh
    • Oli vegetali non modificati chimicamente: 0,211 kg/kWh (con modifica dal 2026)
    • Gas naturale: 0,220 mc/kWh
    • Gas di petrolio liquefatti: 0,173 kg/kWh
    • Olio combustibile e oli minerali greggi naturali: 0,194 kg/kWh
    • Carbone, lignite e coke: 0,312 kg/kWh

    Una modifica significativa riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente: il Decreto Legislativo 43/2025 ha innalzato il consumo specifico convenzionale da 0,194 kg/kWh (il valore transitorio valido fino al 31 dicembre 2025) a 0,211 kg/kWh, con decorrenza 1° gennaio 2026. Questa modifica aumenta l'imponibile fiscale per chi utilizza oli vegetali in cogenerazione, riducendo il vantaggio economico di questa fonte rinnovabile.

    La ragione di questa modifica non è immediatamente chiara dalla documentazione normativa, ma rappresenta comunque una perdita di agevolazione per gli operatori che utilizzano oli vegetali. Chi già beneficia di consumi specifici medi personalizzati (determinati tramite sperimentazione in sito) non subisce alcun impatto, poiché i dati personalizzati rimangono validi fino a una verifica successiva.

    Per le aziende che gestiscono impianti di cogenerazione, è essenziale verificare se i propri contratti di fornitura e le proprie stime di rimborso accise tengono conto di questi nuovi valori. Le istanze presentate sulla base dei vecchi coefficienti potrebbero essere soggette a rettifica da parte dell'Agenzia delle Dogane.

    Tassazione per equivalenza: come gestire HVO e combustibili alternativi

    Il comma 9-quater dell'articolo 21 del TUA introduce il principio di tassazione per equivalenza per i combustibili alternativi. Questo principio sancisce che certi prodotti energetici, pur non essendo specificatamente elencati nella normativa, possono essere equiparati fiscalmente ad altri prodotti per i quali esiste un'aliquota di accisa specifica per la produzione di energia elettrica.

    La tassazione per equivalenza non si basa su caratteristiche fisico-chimiche analoghe, ma sulla capacità del prodotto di sostituire il combustibile tassato nel medesimo impiego. In altre parole, se due combustibili possono essere utilizzati in maniera interscambiabile in un impianto senza modifiche significative, il legislatore li considera equivalenti ai fini fiscali.

    Due casi di grande interesse pratico riguardano l'HVO e i grassi animali. L'HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrotrattato) è un combustibile rinnovabile ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali e grassi animali. Dal punto di vista fiscale, l'HVO deve essere equiparato al gasolio. Questo significa che se usi HVO in un gruppo elettrogeno, applicherai il consumo specifico convenzionale del gasolio (0,212 kg/kWh per la produzione semplice, 0,186 kg/kWh per la cogenerazione) e l'aliquota di accisa del gasolio (12,8 euro ogni 1.000 litri).

    Analogamente, i gasoli paraffinici di sintesi, compresi quelli da processi GTL (Gas To Liquid), sono equiparati al gasolio e seguono la medesima tassazione.

    Per quanto riguarda i grassi e gli oli animali, è importante notare una distinzione cruciale: non possono essere assimilati agli oli vegetali non modificati chimicamente (per i quali è prevista l'esenzione), ma devono essere equiparati all'olio combustibile denso BTZ. Questa limitazione è stata ribadita dalla Circolare ADM 13/2026 e rimane ferma anche con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 43/2025. Non è possibile, insomma, avanzare pretese di esenzione dalle accise utilizzando grassi animali, neppure se provenienti da filiere considerate sostenibili.

    La distinzione tra oli vegetali (esenti) e grassi animali (assimilati all'olio combustibile) rappresenta una scelta politica del legislatore volta a incentivare specificamente l'uso di oli vegetali puri, piuttosto che miscele o combustibili derivati da grassi animali.

    Schema tassazione per equivalenza HVO grassi animali accise energia elettrica
    Schema tassazione per equivalenza HVO grassi animali accise energia elettrica

    Sperimentazione in sito e marce controllate per consumi personalizzati

    Il comma 9-quinquies dell'articolo 21 del TUA conferisce ai gestori di impianti di produzione di energia elettrica (senza recupero di calore) il diritto di richiedere consumi specifici medi personalizzati, anziché utilizzare i consumi specifici convenzionali standardizzati.

    Questa facoltà è preziosa per le aziende che operano con impianti di elevata efficienza o in condizioni operative particolari. Se la tua efficienza energetica è superiore alla media, un consumo specifico personalizzato ti permette di applicare aliquote di accisa inferiori e di ottenere rimborsi più consistenti.

    Per esercitare questa opzione, devi presentare richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente. L'ADM procederà a una sperimentazione in sito mediante marce controllate, svolte in contraddittorio con il tuo operatore. Le marce controllate devono durare da un minimo di tre giorni lavorativi a un massimo di cinque giorni lavorativi, prorogabili solo per comprovate esigenze tecniche.

    Durante le marce controllate, l'impianto deve operare con un livello di efficienza ragionevole e compatibile con l'ordinaria operatività. L'ADM non accetterà risultati che riflettano picchi di consumo artificialmente bassi o condizioni operative eccezionali. Una volta determinati, i consumi specifici medi personalizzati rimangono validi fino a quando non si verifichino variazioni significative.

    Qui subentra una regola cruciale: se l'ADM riscontra una variazione dei consumi specificati superiore al 10 percento durante i suoi controlli istituzionali, procederà a una nuova determinazione sperimentale. Analogamente, se durante l'esercizio ordinario dell'impianto tu stesso riscontri una variazione superiore al 10 percento rispetto ai consumi specificati, sei obbligato a comunicarlo tempestivamente all'ADM, che provvederà a una nuova sperimentazione.

    Le variazioni inferiori al 10 percento non danno luogo a nuove determinazioni sperimentali durante l'anno in corso. I nuovi parametri decorrono dalla loro notifica.

    In caso di variazioni delle caratteristiche tecniche dei gruppi di produzione (ad esempio, installazione di un filtro antiparticolato, sostituzione del motore, o modifica del sistema di combustione), sei tenuto a richiedere all'ADM competente l'aggiornamento della licenza di esercizio di officina elettrica e la revisione dei consumi specifici medi.

    Adempimenti doganali, contatori e richieste di rimborso accise

    Per esercitare legittimamente l'attività di produzione di energia elettrica con recupero fiscale dell'accisa, è necessario acquisire una licenza di esercizio di officina elettrica. Questa licenza è rilasciata previa denuncia all'Agenzia delle Dogane e previa denuncia del relativo diritto di licenza, secondo le modalità definite dall'articolo 53-bis del TUA e dal Decreto 10 marzo 2026.

    Gli adempimenti successivi dipendono dalla modalità di acquisto del combustibile: ad imposta assolta oppure in sospensione d'imposta. Ciascuno scenario comporta obblighi di registrazione e segnalazione specifici.

    Gestione con prodotto ad imposta assolta

    Se il combustibile è acquisito già tassato (ad imposta assolta), devi mantenere un registro progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente vidimato dall'UADM competente. Questo registro può essere cartaceo, nel qual caso deve essere redatto secondo le norme del Codice Civile, oppure elettronico. Se scegli il formato elettronico, devi farvi numerare e vidimare un registro a fogli mobili.

    Nel registro annota, con cadenza settimanale e entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, la lettura del contatore dell'energia elettrica prodotta. L'ultima rilevazione di ogni mese deve coincidere con la fine del mese stesso.

    Per richiedere il rimborso delle accise, presenti istanza all'UADM territorialmente competente sull'impianto con cadenza non inferiore al trimestre. Il rimborso corrisponde alla differenza tra l'aliquota di accisa pagata al momento dell'acquisto del combustibile e l'aliquota d'accisa dovuta per la produzione di energia elettrica (quella ridotta al 30 percento in caso di autoproduzione).

    L'istanza deve contenere: il numero di matricola di ciascun gruppo elettrogeno, gli estremi della licenza di esercizio, le letture iniziali e finali dei contatori per ciascun gruppo, l'elenco riepilogativo dei documenti di accompagnamento relativi al combustibile ricevuto (con quantità, codice di accisa e partita IVA del fornitore).

    L'UADM liquida il rimborso secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689.

    Gestione con prodotto in sospensione d'imposta

    Se il combustibile è ricevuto in sospensione d'imposta, devi acquisire la qualifica di destinatario registrato presso l'Agenzia delle Dogane. In questo regime, non paghi l'accisa al momento dell'acquisto, ma la versi direttamente secondo i tempi stabiliti dal TUA.

    Devi mantenere due registri distinti: il registro di produzione (con le letture settimanali dei contatori dell'energia prodotta, come nel caso precedente) e il registro di carico e scarico per i prodotti energetici. Nel registro di carico annota i quantitativi ricevuti per tipologia, e nello scarico annota i quantitativi utilizzati per la produzione di energia elettrica.

    Applicando il principio della sospensione d'imposta, versi le accise alle aliquote specifiche previste per la produzione di energia elettrica, non alle aliquote ordinarie.

    Trasmetti all'UADM competente, con cadenza semestrale, un prospetto riepilogativo per ciascun gruppo elettrogeno (numero di matricola e estremi della licenza). Questo prospetto deve riportare, per ogni mensilità: letture iniziale e finale del registro di produzione, quantitativi distinti di combustibile utilizzato per tipologia. Il prospetto è corredato dall'elenco degli e-AD relativi ai combustibili ricevuti (quantità, codice di accisa, partita IVA del fornitore).

    Trattamento speciale per il gas naturale

    Per il gas naturale, le disposizioni sono leggermente diverse e rimandano alle disposizioni contenute nella Circolare ADM 8/2026. Se il gas non è destinato unicamente alla produzione di energia elettrica ma anche ad altri impieghi, il fornitore applicherà le regole di cui agli articoli 15 o 18 del Decreto 29 dicembre 2025. Il fornitore indicherà nella propria dichiarazione di conformità i quantitativi forniti per la produzione energetica, distinguendoli dagli altri usi.

    Semplifica la gestione delle accise sui gruppi elettrogeni con ProntoAccise

    La nuova normativa introdotta dal Decreto Legislativo 43/2025 e dalla Circolare ADM 13/2026 porta con sé una complessità significativa nella gestione amministrativa e fiscale della produzione di energia elettrica. I responsabili amministrativi delle aziende che gestiscono gruppi elettrogeni si trovano di fronte a molteplici sfide: aggiornare i sistemi di tracciamento, ricalcolare i consumi sulla base dei nuovi coefficienti, mantenere registri precisi e vidimati, e presentare istanze di rimborso corrette e puntuali.

    Ogni errore nei calcoli dei consumi, ogni omissione nelle letture del contatore, ogni ritardo nella presentazione delle istanze comporta il rischio di perdere rimborsi dovuti o di subire rettifiche dall'Agenzia delle Dogane. Inoltre, la moltiplicazione di gruppi elettrogeni, di combustibili diversi e di modalità di acquisizione (ad imposta assolta o in sospensione d'imposta) rende quasi impossibile gestire manualmente il processo senza errori.

    ProntoAccise affronta direttamente questa complessità con una piattaforma software progettata specificamente per il settore della produzione energetica. La piattaforma automatizza l'acquisizione dei dati dai contatori e dalla telemetria dei gruppi elettrogeni, eliminando il carico manuale di letture settimanali e il rischio di trascrizioni erronee. Il sistema calcola automaticamente i consumi specifici sulla base dei coefficienti corretti (aggiornati al 2026) e genera automaticamente le istanze di rimborso pronte per la presentazione all'Agenzia delle Dogane.

    Inoltre, ProntoAccise gestisce la conformità normativa: mantiene gli archivi digitali dei registri vidimati, segnala le scadenze per la presentazione delle istanze trimestrali o semestrali, e monitora lo stato delle pratiche presso l'UADM. Qualora le normative cambino ulteriormente (come è accaduto con il Decreto Legislativo 43/2025), la piattaforma si aggiorna automaticamente, senza che tu debba riformulare manualmente le tue procedure.

    Per le aziende che operano su larga scala o che gestiscono diverse tipologie di combustibile (gasolio, gas naturale, oli vegetali, HVO), la piattaforma ProntoAccise per gruppi elettrogeni diventa uno strumento indispensabile di efficienza. Garantisce il massimo recupero delle accise dovute, riducendo tempi amministrativi e azzerando gli errori di calcolo.

    Se preferisci una gestione totalmente delegata, il team di consulenza di ProntoAccise può assumere il controllo completo del tuo processo di rimborso accise. Continuerai ad accedere alla piattaforma per monitorare le pratiche in tempo reale, con massima trasparenza, mentre esperti del settore gestiscono ogni aspetto dell'interazione con l'Agenzia delle Dogane.

    Contatta ProntoAccise oggi stesso per una demo gratuita della piattaforma e scopri come automatizzare la gestione delle accise sui tuoi gruppi elettrogeni.

    Domande frequenti

    NormativaGruppi ElettrogeniDecreto Legislativo 43/2025