Scadenze rimborso accise / 3° trimestre 2026
Accise 3° trimestre 2026: rimborso gasolio, aliquote e nuove regole di presentazione
Il 3° trimestre 2026 riguarda i consumi di gasolio dal 1° luglio al 30 settembre 2026: la dichiarazione si presenta dal 1° ottobre al 31 ottobre 2026. Nel trimestre convivono più aliquote: 622,90 €/1.000 L di accisa con rimborso di 219,68 €/1.000 L dal 1° al 3 luglio, 672,90 €/1.000 L con rimborso di 269,68 €/1.000 L dal 4 al 27 luglio. È inoltre la prima dichiarazione soggetta al DL 89/2026, che per la compensazione impone il Servizio Telematico Doganale e riduce il silenzio-assenso a 30 giorni.
Periodo di consumo
1 luglio – 30 settembre 2026
Istanza dal
1 ottobre 2026
Termine ordinario
31 ottobre 2026
Prima dichiarazione soggetta al DL 89/2026: per la compensazione è obbligatorio il Servizio Telematico Doganale, silenzio-assenso ridotto a 30 giorni.
Le date del 3° trimestre 2026: consumi, apertura e scadenza
Il trimestre copre i consumi di gasolio commerciale effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2026. La finestra di presentazione si apre il 1° ottobre 2026 e si chiude il 31 ottobre 2026: prima del 1° ottobre non puoi trasmettere nulla, dopo il 31 ottobre la dichiarazione ordinaria non è più presentabile e devi passare dalle istanze suppletive. Hai quindi un mese esatto, e in quel mese si concentra tutto il lavoro di raccolta e riconciliazione dei dati.
Una volta riconosciuto, il credito si utilizza in compensazione con il modello F24, codice tributo 6740 ("Credito d'imposta per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione", sezione Erario), oppure si chiede il rimborso in denaro. La scelta tra le due strade non è neutra: dal 1° ottobre 2026 cambiano le modalità di presentazione a seconda della finalità, come spieghiamo più avanti.
Aliquote e rimborso periodo per periodo
Nel 3° trimestre 2026 non esiste un'unica aliquota: devi spezzare i consumi per periodo, esattamente come hai fatto nei trimestri precedenti. Dal 1° al 3 luglio 2026 resta in vigore la coda del periodo aperto il 7 giugno (DM MEF pubblicato in GU n. 129 del 6 giugno 2026), con accisa a 622,90 €/1.000 L e rimborso di 219,68 €/1.000 L. Dal 4 al 27 luglio 2026 il taglio non è stato prorogato e si torna all'aliquota piena di 672,90 €/1.000 L, con rimborso di 269,68 €/1.000 L, il valore più alto tra quelli finora pubblicati per il trimestre. Le aliquote di rimborso ADM per il 3° trimestre non sono ancora state diffuse: i valori qui riportati coprono solo la parte di trimestre già determinata.
Per il periodo dal 28 luglio al 6 agosto 2026 il Consiglio dei ministri del 27 luglio 2026 ha approvato un decreto che introduce una riduzione di 17 centesimi al litro IVA inclusa applicata al solo gasolio (nessuno sconto sulla benzina). L'aliquota puntuale in €/1.000 L e il corrispondente valore di rimborso non sono ancora determinati in attesa della pubblicazione del provvedimento, ed è previsto un nuovo Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 per valutare la proroga. Nel frattempo registra separatamente i rifornimenti effettuati dal 28 luglio: quando il dato ufficiale sarà pubblicato dovrai solo applicarlo alla quantità già isolata.
Perché quando il governo taglia l'accisa il tuo rimborso scende
È il punto che genera più confusione. Il rimborso non è una percentuale né un importo fisso: è la differenza tra l'accisa vigente al momento del consumo e l'aliquota effettiva del gasolio commerciale, che l'art. 24-ter del TUA (D.Lgs. 504/1995) fissa a 403,22 €/1.000 L e che non cambia mai. Se l'accisa piena è 672,90, il rimborso è 269,68 €/1.000 L (cioè 0,26968 €/L). Se il governo la taglia e l'accisa scende a 622,90, il rimborso scende a 219,68 €/1.000 L.
Dal punto di vista dell'impresa il risultato è a somma zero: paghi meno alla pompa e recuperi meno dopo. Ma sul piano operativo cambia tutto, perché ogni variazione di aliquota crea un nuovo periodo da esporre separatamente nella dichiarazione. Nel 2026 l'aliquota ha attraversato sei periodi, e due delle variazioni che li separano ricadono nel 3° trimestre. Tieni presente anche l'effetto del carico fiscale sul prezzo: l'accisa e le altre imposte pesano per circa il 58% del prezzo alla pompa e l'IVA al 22% si applica anche sull'accisa, per cui un taglio da 5 centesimi vale circa 6,1 centesimi al litro per il consumatore finale.
DL 89/2026: cosa cambia dal 1° ottobre 2026
La dichiarazione del 3° trimestre 2026 è la prima soggetta alle nuove regole del DL 89/2026, illustrate dall'Informativa ADM prot. 353642 del 24 giugno 2026. Se la dichiarazione è finalizzata alla compensazione del credito, dal 1° ottobre 2026 va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale: PEC e cartaceo non sono più ammessi per questa finalità. Se invece chiedi il rimborso in denaro, restano disponibili STD, PEC e, in via residuale, il cartaceo con supporto informatico.
In cambio dell'obbligo telematico il termine di silenzio-assenso per le dichiarazioni finalizzate alla compensazione scende da 60 a 30 giorni. Significa che il credito diventa utilizzabile prima, ma significa anche che devi arrivare al 1° ottobre con le credenziali STD già attive e funzionanti: verificare l'accesso a fine ottobre, a ridosso della scadenza del 31, è il modo più semplice per perdere il trimestre.
Chi ha diritto al rimborso e con quali mezzi
Il beneficio spetta alle imprese di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi che impiegano veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, secondo il dato riportato sulla carta di circolazione. Sul fronte ambientale il filtro è la classe ecologica: dal 1° gennaio 2021 sono ammessi solo i consumi dei mezzi Euro 5 o superiore, mentre quelli dei mezzi Euro 4 e inferiori sono esclusi. Rientrano nel beneficio, con la stessa procedura, anche i soggetti del trasporto persone individuati dal D.Lgs. 422/1997: trasporto pubblico locale e autobus a servizio statale, regionale e locale.
La documentazione a supporto (fatture di rifornimento, schede carburante elettroniche, dati di percorrenza, carte di circolazione) va conservata per 10 anni. In caso di controllo è quella documentazione a reggere il credito, non la dichiarazione in sé: la coerenza tra litri dichiarati per periodo, mezzi ammessi e fatture è il primo elemento verificato.
Cosa fare adesso, prima del 1° ottobre
Ci sono tre lavorazioni che conviene chiudere prima dell'apertura della finestra. La prima è la segmentazione dei rifornimenti per periodo di aliquota: 1–3 luglio, 4–27 luglio, 28 luglio – 6 agosto e i periodi successivi man mano che vengono definiti. La seconda è la verifica della flotta: ogni mezzo sotto 7,5 t o di classe inferiore a Euro 5 va escluso a monte, non corretto in fase di dichiarazione. La terza è l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale, che dal 1° ottobre 2026 è l'unico canale ammesso se punti alla compensazione.
Se scopri di non aver presentato trimestri precedenti, non hai perso tutto: i consumi degli ultimi 24 mesi sono recuperabili con istanze suppletive. È una verifica che vale la pena fare adesso, perché consente di allineare le posizioni arretrate e presentare il 3° trimestre 2026 con una situazione pulita.
Domande frequenti — 3° trimestre 2026
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