Istanza suppletiva accise: recuperare i trimestri arretrati
Con le istanze suppletive puoi chiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato negli ultimi 24 mesi. Chi non ha mai presentato domanda ha davanti fino a circa due anni di consumi, ma è una finestra mobile: i periodi più remoti ne escono con il passare del tempo.
Se non hai mai presentato istanza di rimborso accise, non hai perso tutto: le istanze suppletive ti permettono di chiedere il rimborso sui consumi degli ultimi 24 mesi. Alla data di riferimento di questo articolo, il 27 luglio 2026, vuol dire risalire fino a circa due anni di consumi, contro i quattro trimestri che coprono un anno di attività corrente. È il motivo per cui, per chi parte da zero, la partita arretrata pesa più di quella ordinaria.
Il limite dei 24 mesi è però mobile: con il passare del tempo i consumi più remoti escono dalla finestra recuperabile. Chi rimanda perde valore senza fare nulla.
Cos'è un'istanza suppletiva
L'istanza ordinaria si presenta trimestre per trimestre, entro le scadenze fisse: per il 2026 sono il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio 2027. Chi rispetta quel calendario chiede il rimborso solo per il trimestre appena chiuso.
L'istanza suppletiva è quella con cui chiedi il rimborso per trimestri già chiusi, i cui consumi rientrano ancora nel limite dei 24 mesi. La differenza operativa è tutta lì: non stai fotografando un trimestre appena finito, stai ricostruendo a posteriori dati che chi presenta ogni tre mesi ha già pronti. Perimetro dei mezzi, quantità acquistate, aliquote applicabili: tutto va ricomposto guardando indietro.
Quali trimestri sono ancora recuperabili
Alla data del 27 luglio 2026 la situazione è questa.
| Trimestre | Periodo di consumo | Stato |
|---|---|---|
| 3° 2024 | luglio-settembre 2024 | in gran parte fuori dai 24 mesi; la parte residua va verificata in base alla data effettiva dei consumi |
| 4° 2024 | ottobre-dicembre 2024 | recuperabile in suppletiva |
| 1°-4° 2025 | gennaio-dicembre 2025 | recuperabili in suppletiva |
| 1° 2026 | gennaio-marzo 2026 | recuperabile in suppletiva (scadenza ordinaria era il 30 aprile 2026) |
| 2° 2026 | aprile-giugno 2026 | ancora nei termini ordinari, scadenza 31 luglio 2026 |
Per il secondo trimestre 2026 la scadenza ordinaria è il 31 luglio 2026: oltre tale data il recupero resta possibile entro il limite dei 24 mesi, ma su un binario diverso da quello ordinario. Il terzo trimestre 2026 si chiuderà invece con scadenza 31 ottobre 2026. Il calendario completo è nella pagina scadenze rimborso accise 2026.
Come si calcola il credito arretrato
Il meccanismo è quello dell'art. 24-ter TUA: il rimborso sul gasolio commerciale è pari alla differenza tra l'accisa vigente e l'aliquota effettiva fissa di 403,22 €/1.000 litri. Il sottraendo non cambia mai; cambia l'accisa.
Con accisa piena a 672,90 €/1.000 litri il rimborso è quindi 269,68 €/1.000 litri. Se l'accisa scende, scende anche il rimborso unitario, perché la soglia di 403,22 resta ferma.
Per una suppletiva questo significa una cosa sola: devi applicare a ciascun litro l'aliquota vigente nel momento in cui quel litro è stato consumato, non quella di oggi. Puoi verificare gli importi con il calcolatore del rimborso.
L'aliquota è quella del periodo, e nel 2026 è cambiata sei volte
Il 2026 è l'anno che rende più insidiose le suppletive. L'accisa sul gasolio è cambiata sei volte.
| Periodo | Accisa €/1.000 L |
|---|---|
| 1 gennaio - 18 marzo 2026 | 672,90 |
| 19 marzo - 22 maggio 2026 | 472,90 |
| 23 maggio - 6 giugno 2026 | 572,90 |
| 7 giugno - 3 luglio 2026 | 622,90 |
| 4 - 27 luglio 2026 | 672,90 |
| 28 luglio - 6 agosto 2026 | riduzione annunciata dal decreto del 27 luglio 2026: valore puntuale non ancora pubblicato, da verificare prima di usarlo in un calcolo |
Un solo trimestre del 2026 può contenere due o tre aliquote diverse: il primo ne contiene due, il secondo tre. Chi ricostruisce a posteriori tende a usare un'aliquota media o quella di fine periodo, ed è un errore tipico delle ricostruzioni a posteriori. Il dettaglio aggiornato è nella pagina aliquote accise gasolio 2026.
Quali mezzi entrano davvero nel conteggio
Prima di ricostruire i consumi, filtra il parco. Sulle suppletive gli errori di perimetro sono i più costosi, perché si ripetono identici su tutti i trimestri arretrati che vuoi recuperare.
Per l'autotrasporto di merci servono massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e classe ambientale Euro 5 o superiore: dal 1° gennaio 2021 gli Euro 4 e inferiori sono esclusi. Un veicolo sotto le 7,5 tonnellate o un Euro 4 rimasto in flotta non danno diritto al rimborso in nessuno dei trimestri arretrati. I criteri completi sono nella pagina autotrasporto.
Attenzione anche al confine con la forza motrice, disciplinata dal punto 9 della Tabella A del TUA, riscritto dal D.Lgs. 43/2025: l'aliquota agevolata è 185,22 €/1.000 litri, ma dal 1° gennaio 2026 sono esclusi i mezzi gommati immatricolati e targati. Su un arretrato che attraversa il 2025 e il 2026 lo stesso mezzo può quindi cambiare trattamento a metà periodo.
Cosa conviene avere pronto
L'istanza suppletiva regge se regge la documentazione. Al di là di ciò che il modello richiede formalmente, in pratica conviene avere a disposizione, per ogni trimestre che vuoi recuperare:
- l'elenco dei veicoli con massa, classe ambientale e titolo di possesso, ricostruito alla data di ciascun trimestre e non a oggi;
- i documenti di acquisto del gasolio riferiti al periodo, con le quantità in litri;
- la ripartizione dei consumi per veicolo;
- l'associazione tra ciascuna quantità e l'aliquota vigente alla data di consumo.
Non è un elenco normativo: è l'ordine minimo che ti serve per non rifare due volte lo stesso lavoro. La documentazione del rimborso accise va comunque conservata per 10 anni, e sulle suppletive è un vincolo che pesa il doppio: se i giustificativi del 2024 non sono ordinati e reperibili, quel trimestre resta di fatto fuori portata.
Cosa succede dopo il deposito
Il credito riconosciuto può essere utilizzato in compensazione con modello F24, codice tributo 6740, sezione Erario, oppure richiesto come rimborso in denaro: sono due modalità alternative di fruizione dello stesso rimborso trimestrale.
Sui tempi vale il silenzio-assenso di 60 giorni. Il DL 89/2026 lo riduce a 30 giorni per le compensazioni presentate dal 1° ottobre 2026, data dalla quale, per quella finalità, diventa obbligatorio il Servizio Telematico Doganale (informativa ADM prot. 353642 del 24 giugno 2026). L'obbligo riguarda le compensazioni: tienine conto quando pianifichi l'utilizzo del credito, non l'invio dell'istanza. Dettagli operativi nella pagina software accise ADM.
Gli errori che indeboliscono una suppletiva
| Errore | Rischio |
|---|---|
| Aliquota unica applicata a un trimestre con più variazioni | Importo richiesto non coerente con le aliquote del periodo |
| Veicoli sotto 7,5 t o Euro 4 inclusi nel conteggio | Quote potenzialmente non spettanti |
| Perimetro mezzi fotografato a oggi anziché al periodo | Veicoli entrati o usciti dalla flotta conteggiati male |
| Mezzi gommati targati trattati come forza motrice dopo il 1° gennaio 2026 | Agevolazione potenzialmente non spettante per quel periodo |
| Giustificativi di acquisto incompleti sui periodi più vecchi | Consumi non dimostrabili per quel trimestre |
Da dove partire
L'ordine efficiente è: prima il trimestre in scadenza, che ha una data certa, poi gli arretrati dal più vecchio al più recente. Il più vecchio è quello più vicino a uscire dai 24 mesi; i trimestri più recenti restano recuperabili finché rientrano nella stessa finestra.
Se stai valutando anche altri utilizzi, verifica separatamente le posizioni su macchine operatrici e trasporto persone, che seguono regole proprie e vanno tenute distinte dal gasolio commerciale per autotrasporto merci.