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    Rimborso accise mezzi speciali: refrigerati, rifiuti, soccorso

    Per l'autotrasporto di merci contano la massa del veicolo e la classe ecologica, non la merce trasportata. Ma prima dei requisiti tecnici va verificato che l'attività rientri fra quelle ammesse al gasolio commerciale: è lì che nascono gli errori.

    2 agosto 20267 min

    Se gestisci semirimorchi frigo, compattatori per la raccolta rifiuti, carri attrezzi o veicoli dedicati al trasporto di animali vivi e medicinali, la domanda ricorrente è sempre la stessa: esiste un regime dedicato al mio tipo di trasporto? Un regime legato alla merce non esiste. Per l'autotrasporto di merci il rimborso del gasolio commerciale guarda a due caratteristiche del veicolo : la massa complessiva e la classe ecologica : non a quello che ci carichi sopra.

    Questo semplifica una parte della valutazione, ma ne sposta un'altra a monte. Prima di misurare massa e classe Euro devi verificare che l'attività che svolgi rientri fra quelle ammesse al gasolio commerciale dell'art. 24-ter del TUA. È un passaggio che i requisiti tecnici non risolvono, ed è lì che nascono molte delle istanze poi contestate.

    Il criterio tecnico guarda al veicolo, non al carico

    Per l'autotrasporto di merci i requisiti sono due e vanno soddisfatti entrambi:

    • massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate;
    • classe ecologica Euro 5 o superiore, dal momento che dal 1° gennaio 2021 gli Euro 4 e inferiori sono esclusi.

    Non c'è una terza condizione legata alla natura della merce. Una motrice da 18 tonnellate Euro 6 sta nelle stesse condizioni qualunque cosa carichi; un furgone da 3,5 tonnellate resta fuori per la sola massa, per quanto specializzato sia l'allestimento. Attenzione alla soglia: il requisito è "pari o superiore", quindi il veicolo esattamente da 7,5 tonnellate è dentro.

    Le condizioni generali, i soggetti ammessi e la documentazione richiesta sono quelli dell'autotrasporto ordinario: è da lì che conviene partire, prima di ragionare sulla singola categoria di mezzi.

    Quanto vale, in concreto

    Il rimborso si calcola come differenza tra l'accisa vigente nel periodo di consumo e l'aliquota effettiva fissa di 403,22 euro per mille litri prevista dall'art. 24-ter del TUA. Il beneficio quindi non è un importo stabile: si muove insieme all'accisa.

    Nel 2026 questo ha smesso di essere un dettaglio. L'aliquota sul gasolio è cambiata sei volte.

    Periodo Accisa €/1.000 L Rimborso €/1.000 L
    1 gen - 18 mar 672,90 269,68
    19 mar - 22 mag 472,90 69,68
    23 mag - 6 giu 572,90 169,68
    7 giu - 3 lug 622,90 219,68
    4 - 27 lug 672,90 269,68
    28 lug - 6 ago ridotta dal decreto del 27 luglio da confermare

    L'ultima riga è un'anticipazione: per la finestra che parte dal 28 luglio 2026 il valore puntuale dell'aliquota non risulta ancora pubblicato, quindi ogni conteggio su quei giorni va trattato come provvisorio finché il dato non è ufficiale. Per una stima sui tuoi litri effettivi puoi usare il calcolatore del rimborso.

    Trasporto refrigerato: il nodo del secondo serbatoio

    Il veicolo frigorifero non ha un regime suo: se l'attività rientra nell'autotrasporto di merci valgono massa e classe ecologica come per qualsiasi altro mezzo. La complicazione è che spesso i consumi sono due, la trazione e il gruppo frigo, quest'ultimo alimentato in molti allestimenti da un serbatoio separato.

    Sul trattamento del gasolio destinato al gruppo frigo non risulta un riferimento che lo includa o lo escluda espressamente dal rimborso. È un punto da verificare caso per caso, sull'allestimento e sui contratti di rifornimento, prima di far confluire quei litri in istanza.

    Sul piano pratico : come prudenza gestionale, non come adempimento previsto da una norma che qui possiamo richiamare : conviene tenere i due consumi distinguibili nella documentazione di rifornimento. Se poi la distinzione serve, averla già è molto più semplice che ricostruirla a posteriori.

    Una strada che invece si è chiusa: il punto 9 della Tabella A del TUA, dedicato agli impieghi di gasolio come forza motrice con aliquota agevolata di 185,22 euro per mille litri, è stato riscritto dal D.Lgs. 43/2025 ed esclude dal 1° gennaio 2026 i mezzi gommati immatricolati e targati. Il tema resta attuale per il mondo delle macchine operatrici, che è un'altra cosa.

    Rifiuti, compattatori, igiene urbana

    Anche qui non esiste un regime dedicato, ma la verifica a monte pesa più che altrove: raccolta rifiuti e igiene urbana non sono, di per sé, attività di autotrasporto di merci, e non risulta un riferimento che le faccia rientrare automaticamente nel gasolio commerciale dell'art. 24-ter. Prima di ragionare sui mezzi va chiarito questo.

    Sul piano tecnico, compattatori e scarrabili hanno quasi sempre massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate: il requisito che discrimina davvero diventa la classe ecologica. Nei parchi più anziani è normale trovare mezzi Euro 4 o inferiori, esclusi dal 1° gennaio 2021.

    Due attenzioni operative:

    • Consumi da presa di forza. Compattazione, sollevamento e attrezzature di bordo pescano in genere dallo stesso serbatoio della trazione. Non esiste un canale alternativo da attivare: le condizioni da rispettare restano quelle generali richiamate nella pagina autotrasporto.
    • Cambi di appalto e mezzi in subaffido. Nel corso del trimestre un veicolo può passare di mano. Non è una situazione da improvvisare il giorno della compilazione: tieni traccia di chi aveva la disponibilità del mezzo e di chi ha acquistato il carburante, periodo per periodo, così da poter ricostruire il quadro in modo coerente con la documentazione.

    Soccorso stradale e carri attrezzi

    Stessa doppia verifica, con un ordine preciso. Soccorso stradale e traino non risultano equiparati al trasporto di merci ai fini del gasolio commerciale: darlo per scontato perché il carro attrezzi è un mezzo pesante è un salto che i riferimenti disponibili non consentono.

    Sul piano tecnico, poi, buona parte del parco soccorso resta sotto le 7,5 tonnellate e non supererebbe comunque il requisito di massa. Vale la pena controllare veicolo per veicolo sulla carta di circolazione, perché nelle flotte miste convivono mezzi pesanti e furgoni attrezzati, con esiti diversi. Presentare i litri di tutta la flotta indistintamente è uno degli errori più frequenti e più facili da intercettare in un controllo.

    Animali vivi, medicinali, merci deperibili

    Qui la risposta è netta: nessuna disciplina legata alla merce, nessun requisito aggiuntivo, nessuna aliquota diversa. Se si tratta di autotrasporto di merci e il veicolo rispetta massa e classe ecologica, il rimborso si calcola come per qualunque altro trasporto. I requisiti sanitari o di abilitazione propri di questi trasporti attengono all'esercizio dell'attività e non figurano fra i requisiti documentati per il rimborso dell'accisa.

    Veicoli in disponibilità: chi presenta l'istanza

    Nelle flotte gestite con noleggio, leasing o contratti di servizio la domanda pratica è chi presenta l'istanza. Le condizioni soggettive e i titoli di disponibilità rilevanti non sono qualcosa che si possa ricostruire da questa pagina: valgono le condizioni generali dell'autotrasporto, da verificare prima di compilare.

    Un dato invece è fermo e vale per tutti: la documentazione del rimborso va conservata per 10 anni.

    Scadenze, arretrato e modalità di fruizione

    Le istanze del 2026 seguono il calendario trimestrale: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio 2027. Il dettaglio periodo per periodo è nella pagina sulle scadenze 2026.

    Se ti accorgi ora che una categoria di mezzi era stata lasciata fuori per errore, i consumi degli ultimi 24 mesi sono recuperabili con istanza suppletiva. È lo scenario tipico di chi ha sempre presentato solo per una parte della flotta.

    Quanto riconosciuto può essere utilizzato in compensazione in F24 : codice tributo 6740, sezione Erario : oppure chiesto a rimborso in denaro: sono due modalità alternative di fruizione della stessa misura. Sul procedimento, il silenzio-assenso è di 60 giorni, ridotto a 30 dal DL 89/2026 per le istanze presentate dal 1° ottobre 2026, data dalla quale il Servizio Telematico Doganale diventa obbligatorio per questa finalità, come indicato nell'informativa ADM prot. 353642 del 24 giugno 2026.

    Gli errori che si ripetono

    • Dare per scontato che l'attività svolta rientri nel gasolio commerciale senza averlo verificato a monte.
    • Presentare i litri dell'intera flotta senza filtrare i veicoli sotto le 7,5 tonnellate.
    • Non controllare la classe ecologica sui mezzi più vecchi, dando per scontato che un veicolo pesante sia sempre ammesso.
    • Applicare un'unica aliquota all'intero trimestre in un anno con sei variazioni.
    • Mettere insieme il gasolio del gruppo frigo e quello di trazione senza poterli più distinguere.
    • Non saper ricostruire chi aveva la disponibilità del mezzo quando il veicolo cambia mano a metà periodo.

    Quasi nessuna di queste voci dipende dal tipo di merce trasportata. Dipendono dal modo in cui tieni i dati della flotta e da quanto seriamente hai verificato il presupposto a monte.

    Domande frequenti

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