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    Forza motrice: dal 2026 niente rimborso accise per le macchine operatrici gommate e targate

    Il D.Lgs. 43/2025 riscrive il punto 9 della Tabella A del TUA: dal 1° gennaio 2026 l'agevolazione resta ai motori fissi e alle macchine non abilitate alla circolazione stradale. La targa gialla e il contatore fiscale non bastano più.

    28 luglio 20263 min

    Il D.Lgs. 28 marzo 2025 n. 43 ha riscritto il punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise. Le nuove regole si applicano ai consumi dal 1° gennaio 2026 e cambiano in modo sostanziale il perimetro dell'agevolazione sul gasolio impiegato per la produzione di forza motrice.

    L'Agenzia delle Dogane ha fornito le indicazioni applicative con la Circolare 13/2025 : che sostituisce la storica Circolare 25/D del 2011 : e con l'informativa prot. 43715 del 22 gennaio 2026.

    In sintesi: il discrimine non è più il contatore fiscale installato sul mezzo, ma l'abilitazione alla circolazione stradale. I mezzi gommati immatricolati e targati sono fuori, anche con targa gialla.

    Cosa resta ammesso

    L'agevolazione riguarda oggi:

    • Motori fissi permanentemente installati su strutture ancorate al suolo: impianti di frantumazione e vagliatura, gruppi di pompaggio, compressori fissi, impianti di betonaggio, essiccatoi, motori di processo industriale.
    • Macchine semoventi non abilitate alla circolazione stradale: escavatori cingolati, pale cingolate, trituratori semoventi, perforatrici, macchine da cantiere non omologate per la strada.
    • Macchinari operanti in aree delimitate: stabilimenti industriali e agro-industriali, cantieri, mezzi di movimentazione merci in ambito portuale e interportuale.

    Cosa è escluso

    Sono espressamente fuori dal 1° gennaio 2026:

    • Macchine operatrici semoventi gommate targate: pale gommate, terne, dumper articolati, rulli compattatori, vibrofinitrici e frese immatricolate e abilitate alla circolazione stradale.
    • Qualsiasi mezzo immatricolato per la rete viaria pubblica: autocarri, trattrici stradali, autobetoniere, autogru.

    Il punto che conta: l'esclusione è sostanziale, non formale. L'immatricolazione e la targa determinano di per sé l'applicazione del regime ordinario delle accise, indipendentemente dall'uso effettivo che si fa del mezzo. Un escavatore gommato targato che lavora esclusivamente all'interno di un cantiere è comunque escluso.

    La prassi superata

    Fino al 2025 era diffusa una prassi che consentiva un rimborso parziale sui mezzi targati: si installava un contatore fiscale, si misurava la quota di gasolio impiegata come forza motrice e si chiedeva il rimborso su quella porzione.

    Quella prassi non è più applicabile ai consumi dal 2026. Molte imprese hanno investito in contatori proprio per accedere al beneficio e si trovano ora con un'infrastruttura di misurazione che, su quei mezzi, non produce più alcun vantaggio fiscale.

    Restano invece validi i consumi dei periodi precedenti, per i quali è ancora possibile presentare istanza nei termini di decadenza. Per molte imprese edili e di cava gli arretrati valgono oggi più del flusso corrente, ed è un motivo in più per non rimandare la verifica.

    Quanto vale il beneficio per chi resta dentro

    L'aliquota agevolata è pari al 30% di 617,40 €/1.000 litri, cioè 185,22 €/1.000 litri. Il rimborso è la differenza tra l'accisa vigente al momento dell'acquisto del gasolio e questo valore.

    Con l'accisa piena a 672,90 €/1.000 litri il recupero vale 487,68 €/1.000 litri, circa 0,49 € per litro. Nel 2026 però l'accisa è cambiata sei volte per effetto dei decreti sul taglio, quindi il calcolo va fatto periodo per periodo sulla base della data di acquisto.

    Cosa fare adesso

    1. Verifica l'immatricolazione mezzo per mezzo. È il primo controllo, e per molte flotte miste produce esiti diversi da macchina a macchina.
    2. Separa i consumi. I mezzi esclusi non devono più confluire nell'istanza: includerli espone a contestazione.
    3. Valuta il pregresso. I consumi ante 2026 seguono il regime previgente e possono essere ancora recuperabili.
    4. Rivedi la denuncia d'impianto. Se il perimetro dei mezzi cambia, cambiano anche i dati comunicati all'ufficio doganale.

    Il quadro completo, con l'elenco dei mezzi ammessi ed esclusi e gli esempi di calcolo aggiornati, è nella pagina rimborso accise macchine operatrici.

    Domande frequenti

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