Forza motrice: dal 2026 niente rimborso accise per le macchine operatrici gommate e targate
Il D.Lgs. 43/2025 riscrive il punto 9 della Tabella A del TUA: dal 1° gennaio 2026 l'agevolazione resta ai motori fissi e alle macchine non abilitate alla circolazione stradale. La targa gialla e il contatore fiscale non bastano più.
Il D.Lgs. 28 marzo 2025 n. 43 ha riscritto il punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise. Le nuove regole si applicano ai consumi dal 1° gennaio 2026 e cambiano in modo sostanziale il perimetro dell'agevolazione sul gasolio impiegato per la produzione di forza motrice.
L'Agenzia delle Dogane ha fornito le indicazioni applicative con la Circolare 13/2025 : che sostituisce la storica Circolare 25/D del 2011 : e con l'informativa prot. 43715 del 22 gennaio 2026.
In sintesi: il discrimine non è più il contatore fiscale installato sul mezzo, ma l'abilitazione alla circolazione stradale. I mezzi gommati immatricolati e targati sono fuori, anche con targa gialla.
Cosa resta ammesso
L'agevolazione riguarda oggi:
- Motori fissi permanentemente installati su strutture ancorate al suolo: impianti di frantumazione e vagliatura, gruppi di pompaggio, compressori fissi, impianti di betonaggio, essiccatoi, motori di processo industriale.
- Macchine semoventi non abilitate alla circolazione stradale: escavatori cingolati, pale cingolate, trituratori semoventi, perforatrici, macchine da cantiere non omologate per la strada.
- Macchinari operanti in aree delimitate: stabilimenti industriali e agro-industriali, cantieri, mezzi di movimentazione merci in ambito portuale e interportuale.
Cosa è escluso
Sono espressamente fuori dal 1° gennaio 2026:
- Macchine operatrici semoventi gommate targate: pale gommate, terne, dumper articolati, rulli compattatori, vibrofinitrici e frese immatricolate e abilitate alla circolazione stradale.
- Qualsiasi mezzo immatricolato per la rete viaria pubblica: autocarri, trattrici stradali, autobetoniere, autogru.
Il punto che conta: l'esclusione è sostanziale, non formale. L'immatricolazione e la targa determinano di per sé l'applicazione del regime ordinario delle accise, indipendentemente dall'uso effettivo che si fa del mezzo. Un escavatore gommato targato che lavora esclusivamente all'interno di un cantiere è comunque escluso.
La prassi superata
Fino al 2025 era diffusa una prassi che consentiva un rimborso parziale sui mezzi targati: si installava un contatore fiscale, si misurava la quota di gasolio impiegata come forza motrice e si chiedeva il rimborso su quella porzione.
Quella prassi non è più applicabile ai consumi dal 2026. Molte imprese hanno investito in contatori proprio per accedere al beneficio e si trovano ora con un'infrastruttura di misurazione che, su quei mezzi, non produce più alcun vantaggio fiscale.
Restano invece validi i consumi dei periodi precedenti, per i quali è ancora possibile presentare istanza nei termini di decadenza. Per molte imprese edili e di cava gli arretrati valgono oggi più del flusso corrente, ed è un motivo in più per non rimandare la verifica.
Quanto vale il beneficio per chi resta dentro
L'aliquota agevolata è pari al 30% di 617,40 €/1.000 litri, cioè 185,22 €/1.000 litri. Il rimborso è la differenza tra l'accisa vigente al momento dell'acquisto del gasolio e questo valore.
Con l'accisa piena a 672,90 €/1.000 litri il recupero vale 487,68 €/1.000 litri, circa 0,49 € per litro. Nel 2026 però l'accisa è cambiata sei volte per effetto dei decreti sul taglio, quindi il calcolo va fatto periodo per periodo sulla base della data di acquisto.
Cosa fare adesso
- Verifica l'immatricolazione mezzo per mezzo. È il primo controllo, e per molte flotte miste produce esiti diversi da macchina a macchina.
- Separa i consumi. I mezzi esclusi non devono più confluire nell'istanza: includerli espone a contestazione.
- Valuta il pregresso. I consumi ante 2026 seguono il regime previgente e possono essere ancora recuperabili.
- Rivedi la denuncia d'impianto. Se il perimetro dei mezzi cambia, cambiano anche i dati comunicati all'ufficio doganale.
Il quadro completo, con l'elenco dei mezzi ammessi ed esclusi e gli esempi di calcolo aggiornati, è nella pagina rimborso accise macchine operatrici.
