Credito d'imposta gasolio 2026: domanda attesa a settembre
Il credito d'imposta fino al 70% sulla maggiore spesa per gasolio (consumi marzo – giugno 2026) è istituito e normato, ma non è ancora presentabile: mancano finestra e modalità operative. Le anticipazioni MIT indicano il 1° – 15 settembre 2026, data da confermare con decreto direttoriale.
Se fai trasporto merci per conto di terzi, trasporto passeggeri con autobus o noleggio con conducente, hai una data da mettere in agenda: secondo le anticipazioni del MIT alle associazioni di categoria, la domanda per il credito d'imposta sul gasolio si presenta dal 1° al 15 settembre 2026, in una finestra di quindici giorni.
Attenzione a come leggi quella data. Il credito d'imposta esiste ed è normato: DL 33/2026, art. 3, convertito con legge 79/2026, e decreto MIT del 23 maggio 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2026. Ma finestra di presentazione, piattaforma e modalità di accesso non sono ancora fissate da un decreto direttoriale: sono anticipazioni. Un successivo decreto direttoriale del MIT dovrà definire termini, modalità operative e controlli, e può modificarle. Oggi la domanda non è ancora presentabile: prepara la pratica come se la finestra fosse quella, ma non dare la data per acquisita finché non esce il provvedimento.
Cosa è confermato e cosa no
| Elemento | Stato |
|---|---|
| Credito fino al 70% della maggiore spesa per gasolio | Confermato (DL 33/2026, art. 3, L. 79/2026) |
| Consumi agevolati: marzo - giugno 2026 | Confermato |
| Confronto con il prezzo medio gasolio di febbraio 2026 rilevato dal MASE | Confermato |
| Dotazione complessiva 300 milioni di euro | Confermato |
| Estensione ad autobus e NCC ex L. 218/2003 | Confermato (art. 1-novies DL 63/2026, L. 113/2026 del 27 giugno) |
| Uso in compensazione con F24 telematico entro il 31 dicembre 2026 | Confermato |
| Finestra domanda 1° - 15 settembre 2026 | Da confermare con decreto direttoriale |
| Piattaforma Agenzia delle Dogane e Sogei | Da confermare |
| Accesso SPID o CIE, primo accesso del legale rappresentante | Da confermare |
Chi ha diritto
Rientrano le imprese italiane ed estere con stabile organizzazione in Italia che esercitano trasporto merci per conto di terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di classe Euro 5 o Euro 6. Non sovrapporre i due perimetri: il requisito dimensionale coincide con quello del rimborso accise per l'autotrasporto (≥ 7,5 tonnellate), ma su quello ambientale il credito indica espressamente Euro 5 o Euro 6, mentre per il rimborso trimestrale il riferimento è Euro 5 o superiore. Non sono formulazioni equivalenti: se hai mezzi di classe diversa da Euro 5 ed Euro 6, l'ammissibilità al credito non è automatica solo perché li porti già in istanza trimestrale.
Il perimetro è stato poi allargato dall'art. 1-novies del DL 63/2026, convertito dalla legge 113/2026 del 27 giugno, alle imprese di trasporto passeggeri con autobus e al noleggio con conducente ex L. 218/2003. Se rientri in una di queste due categorie, la misura ti riguarda. Non riguarda invece il trasporto persone in generale: le altre forme di trasporto di persone non entrano automaticamente nel perimetro del credito. Se il tuo tema è quello, il riferimento resta il rimborso accise nel trasporto persone, istituto diverso.
Restano fuori:
- il trasporto in conto proprio, sia merci sia persone;
- le imprese "in difficoltà" ai sensi del Regolamento UE 651/2014, con deroghe limitate per micro e piccole imprese.
Verifica il secondo punto prima di iniziare: è un requisito che si accerta sui bilanci, non si sistema in quindici giorni.
Come funziona il 70%
Il beneficio è un credito d'imposta fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nel periodo marzo - giugno 2026. Il parametro di confronto è il prezzo medio del gasolio di febbraio 2026 rilevato dal MASE.
La logica è quindi differenziale: conta quanto hai pagato in più rispetto a quel riferimento, non il totale speso. Due conseguenze pratiche:
- Tieni ordinate fatture, litri e prezzi unitari del periodo marzo - giugno 2026. Il livello di dettaglio richiesto per il calcolo e per i controlli sarà fissato dal decreto direttoriale MIT: avere il dato analitico pronto ti evita di ricostruirlo sotto scadenza.
- Il valore del prezzo medio MASE di febbraio 2026 è il perno del calcolo. Usa il dato ufficiale pubblicato, non una media ricavata dalle tue fatture.
Sulla dotazione: 300 milioni di euro complessivi sono una risorsa finita, e la norma parla di credito "fino al" 70%. Come la dotazione si combini con quel tetto : e quindi quale percentuale sia effettivamente riconosciuta : non è chiarito dalle fonti oggi disponibili. Non costruire previsioni di cassa su una percentuale piena.
Cosa preparare adesso
Il periodo agevolato è chiuso e i documenti sono già in azienda: il lavoro utile è metterli in ordine prima che la finestra apra, qualunque data fissi il decreto direttoriale. In ordine di priorità:
- SPID o CIE del titolare o legale rappresentante. Secondo le anticipazioni il primo accesso all'applicativo dovrebbe essere effettuato da lui, ma è un punto da confermare nel decreto direttoriale. Se le credenziali non ci sono o sono scadute, è il collo di bottiglia più probabile: risolvilo per primo.
- Elenco dei veicoli con massa complessiva e classe Euro, per documentare il requisito ≥ 7,5 t ed Euro 5 o Euro 6 nel trasporto merci.
- Fatture di acquisto del gasolio da marzo a giugno 2026, riconciliate con i litri e con i prezzi unitari.
- Verifica del requisito di impresa non in difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014.
- Presidio sul decreto direttoriale: finché non esce, la finestra del 1° - 15 settembre 2026 resta un'ipotesi di lavoro.
Credito d'imposta e rimborso trimestrale: due misure diverse
Sono due misure distinte, con presupposti, basi normative e procedure diverse. Le fonti oggi disponibili non disciplinano il rapporto fra le due: eventuali regole di cumulo o di scomputo andranno verificate nel decreto direttoriale MIT. Fino ad allora trattale come due pratiche separate, senza impostare l'una assumendo un effetto sull'altra.
| Rimborso accise trimestrale | Credito d'imposta gasolio 2026 | |
|---|---|---|
| Natura | Misura ordinaria e continuativa | Misura una tantum sui consumi marzo - giugno 2026 |
| Base | Art. 24-ter TUA, gasolio commerciale | DL 33/2026, art. 3 |
| Requisito ambientale | Euro 5 o superiore | Euro 5 o Euro 6 |
| Quantificazione | Accisa vigente − 403,22 €/1.000 L (con accisa piena 672,90, il rimborso è 269,68 €/1.000 L) | Fino al 70% della maggiore spesa rispetto al prezzo medio MASE di febbraio 2026 |
| Presentazione | Istanza trimestrale ad ADM | Domanda in finestra dedicata, attesa 1° - 15 settembre 2026 (da confermare) |
| Utilizzo | Rimborso in denaro o compensazione F24, codice tributo 6740, sezione Erario | Solo compensazione F24 telematico |
Il rimborso trimestrale segue il suo calendario: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre 2026 e 31 gennaio 2027, con possibilità di istanze suppletive per recuperare i consumi degli ultimi 24 mesi. Il quadro è complicato dal fatto che nel 2026 l'accisa sul gasolio è già cambiata sei volte, e a ogni variazione cambia l'importo unitario rimborsabile: se hai dubbi sul calcolo, parti da come si calcola il rimborso e tieni sott'occhio le scadenze 2026. Per il rimborso accise trimestrale, ricorda che la documentazione va conservata 10 anni.
Sempre sul fronte del solo rimborso trimestrale, e senza alcun effetto sul credito d'imposta: il silenzio-assenso sulle compensazioni, oggi a 60 giorni, scende a 30 giorni per le compensazioni presentate dal 1° ottobre 2026 per effetto del DL 89/2026, quando diventa obbligatorio il Servizio Telematico Doganale per quella finalità (informativa ADM prot. 353642 del 24 giugno 2026).
Come si usa il credito
Una volta riconosciuto, il credito si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24 telematico, a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati e fino al 31 dicembre 2026, senza i limiti ordinari di compensazione annuale. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base IRAP.
Il 31 dicembre 2026 è la seconda data da segnare, ed è l'unica delle due già certa: un credito riconosciuto e non compensato entro quel termine è un credito che non hai usato. Guarda fin d'ora quali debiti compensabili avrai nell'ultima parte dell'anno.
In sintesi
Il credito esiste, il perimetro è definito, il periodo agevolato è chiuso (marzo - giugno 2026) e i documenti che servono li hai già in azienda. Manca il decreto direttoriale che fissa quando e come si presenta la domanda: fino ad allora il 1° - 15 settembre 2026 è un'anticipazione, non un termine. Metti in ordine fatture e anagrafica dei veicoli, tieni pronte le credenziali del legale rappresentante e controlla la pubblicazione del provvedimento prima di considerare definitiva qualsiasi data.