Normativa e fonti
Art. 21 TUA
Articolo del Testo Unico Accise che disciplina le aliquote ridotte per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.
Cosa significa Art. 21 TUA
L'art. 21 del D.Lgs. 504/1995 prevede aliquote agevolate sui prodotti energetici (gasolio, gas naturale, oli combustibili) impiegati in impianti di produzione di energia elettrica come gruppi elettrogeni, centrali termoelettriche, cogeneratori. L'aliquota effettiva può ridursi fino a 12,72 €/1.000 L per il gasolio in queste applicazioni.
Pagina di riferimento
Rimborso accise gruppi elettrogeni
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TUA (Testo Unico Accise)
Il Testo Unico delle Accise è il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che disciplina in modo organico tutte le accise italiane.
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Aliquota ridotta prevista per usi specifici di un prodotto energetico (es. agricoltura, riscaldamento, navigazione).
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