Torna al glossario

    Normativa e fonti

    Art. 21 TUA

    Articolo del Testo Unico Accise che disciplina le aliquote ridotte per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

    Cosa significa Art. 21 TUA

    L'art. 21 del D.Lgs. 504/1995 prevede aliquote agevolate sui prodotti energetici (gasolio, gas naturale, oli combustibili) impiegati in impianti di produzione di energia elettrica come gruppi elettrogeni, centrali termoelettriche, cogeneratori. L'aliquota effettiva può ridursi fino a 12,72 €/1.000 L per il gasolio in queste applicazioni.

    Pagina di riferimento

    Rimborso accise gruppi elettrogeni

    Tutti i dettagli, esempi e procedure operative.

    Vai alla pagina

    Esplora il glossario completo

    Tutti i termini di accise, dogane e procedure ADM organizzati per categoria.

    Vai al glossario